PROLUNGAMENTO DEL PREAVVISO E DA DIMISSIONI E INADEMPIMENTO DEL LAVORATORE: QUALI RIMEDI PER IL DATORE DI LAVORO? DAL TRIBUNALE DI MILANO UNA CHIARA INDICAZIONE (sent. n.  4266 del 27/12/2023)

Il tema su cui è si è pronunciato il Tribunale è il patto con cui il datore di lavoro e il dipendente concordano una durata del preavviso da rispettare, in caso di dimissioni, di misura maggiore rispetto ai termini indicati dal CCNL applicato.

Trattasi di una pattuizione che anzitutto soddisfa l’interesse del datore di lavoro ad avere conoscenza della volontà del dipendente di porre termine al contratto di lavoro, e della data ultima della sua permanenza in servizio, con maggiore anticipo rispetto ai termini previsti dal CCNL.

Tuttavia, è evidente che si tratta di un accordo che di fatto può generare anche un vincolo di permanenza nel contratto di lavoro in capo al dipendente, così configurando una stabilità del rapporto di lavoro a favore del datore di lavoro. Come tale è ascrivibile a quelle tipologie di accordi che le parti di un contratto di lavoro, nella regolazione dei reciproci interessi, possono liberamente sottoscrivere e con il quale il datore di lavoro può garantirsi la presenza del lavoratore fino a una certa data, ad es. per finalizzare un obiettivo di progetto, o per valorizzare quanto l’azienda ha investito in fase di recruiting o di formazione, garantire un efficace passaggio di consegne o beneficiare di un più esteso lasso temporale per la ricerca di una figura professionale sostitutiva del soggetto dimissionario.[…]

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