Una nuova legge per reprimere il lavoro “forzato”

Ne parliamo con Studio Daverio&Florio

È forse passata inosservata la recente legge 10 aprile 2026, n. 60 (in GU, 29 arile 2026 s. gen. n. 98) che ha ratificato il Protocollo dell’11 giugno 2024, che aggiorna la convenzione n. 29 sul lavoro forzato, stipulata in seno all’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) oramai quasi cento anni fa.

Tanto il Protocollo del 2014, quanto le norme più antiche, sono entrate a far parte di un gruppo di convenzioni (che attengono ad es. alla protezione della libertà sindacale e al diritto alla contrattazione collettiva, al divieto di discriminazioni, nonché alla repressione del lavoro minorile), attraverso le quali si sta venendo a creare uno standard condiviso a livello internazionale, che mira a garantire che a tutti i lavoratori sia assicurato un lavoro “decente”.

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Ne discende che i Paesi che non rispettino le previsioni di questo gruppo di convenzioni (che oramai ne annovera una decina) devono cominciare a considerarsi come soggetti che non partecipano a pieno titolo alle relazioni internazionali, in quanto non condividono quei diritti minimi (core labour standards) che ogni ordinamento è chiamato ad assicurare ai propri cittadini per il solo fatto di aver aderito all’OIL.

In altri termini, lo Stato che non si impegni a rispettare e a far rispettare quei diritti è come se decidesse di collocarsi a margine della comunità internazionale, perché oramai si fa fatica a distinguere fra paesi a più antica vocazione democratica e paesi “in via di sviluppo”, anche quando si tratta della disciplina di tutela del lavoro.

Alla luce di queste premesse, bisogna allora dire che il Protocollo, che è stato ora ratificato con la legge 10 aprile 2026 n. 60, entrando così a far parte a pieno titolo della legislazione italiana, prevede una serie di impegni tutt’altro che secondari nei confronti del lavoro “forzato” e cioè di quei lavoratori che, per le condizioni di estrema deprivazione materiale in cui si trovano ad effettuare la propria prestazione, sono da considerare alla stregua di moderni schiavi.

Questa terminologia – esasperata ed a prima vista spropositata – non deve stupire, poiché essa è adottata da molti i paesi europei (si pensi a riguardo che una legge inglese del 2015 porta proprio questo nome: “Modern slavery Act”) anche se con riguardo non già a fenomeni che si realizzino entro i confini nazionali, perché fa invece riferimento alle c.d. “catene del valore” e cioè al fenomeno che conduce molte imprese europee, anche rinomate, a delocalizzare una parte importante della propria produzione nei paesi più poveri, sfruttando così le condizioni di povertà in cui vivono i lavoratori locali.

Al contrario, il Protocollo, ora ratificato, impone agli stati membri dell’OIL di reprimere ogni forma di lavoro forzoso che si realizzi all’interno dei propri confini, imponendo (art. 1, paragrafo 2) ai singoli stati di adottare un piano di azione per combattere il lavoro “forzato” coinvolgendo, oltre che gli Ispettorati del Lavoro, anche le Organizzazioni Sindacali e le associazioni imprenditoriali. Il riferimento va, come è chiarito in maniera trasparente dall’art. 4 del Protocollo, soprattutto agli immigrati, ai quali ogni Stato, indipendentemente dalla circostanza che questi risiedano o meno legalmente sul proprio territorio, deve garantire il diritto ad un risarcimento appropriato ed effettivo per i danni patiti per la prestazione lavorativa che sia stata resa “forzatamente”.

In altri termini, il Protocollo impone chiaramente all’Italia, e a tutti gli Stati che lo hanno ratificato, di considerare tutti i lavoratori, ed anche gli “irregolari”, come «vittime» del lavoro forzato e, conseguentemente, impegna gli apparati di controllo a prevenire il compiersi di irregolarità, assicurando anche che nessuno di costoro possa essere chiamato a rispondere delle attività illecite commesse «in diretta conseguenza dello stato di soggezione in cui si trovavano».

Un approccio che sino ad ora è stato lasciato, specie negli ultimi anni, all’iniziativa delle Procure, nella prospettiva di reprimere le forme più estreme di sfruttamento ma che, a ben vedere, potrebbe interessare, in assenza di responsabilità penali, anche l’Ispettorato del lavoro, chiamato a vigilare (medinte l’eventuale applicazione di sanzioni pecuniarie) le tante aziende che fanno ricorso a forme “opache” di appalto.

Si tratta di tutelare non solo la libertà dei singoli, ma anche i loro diritti al giusto salario, alla parità di genere, al riposo e ad un ambiente di lavoro salubre. Impegni che sono stati ora assunti in via esplicita ed in forza di una espressa previsione di legge la quale, in ragione della sua specialità, dovrebbe spingere non solo ad un ripensamento delle politiche di immigrazione praticate negli ultimi decenni, ma anche della stessa funzione di vigilanza amministrativa svolta dall’Ispettorato, anche grazie alle recenti assunzioni di tanti funzionari grazie ai fondi del PNRR.