IL PATTO DI NON CONCORRENZA

Un orientamento della giurisprudenza di merito formatosi nei primi anni del 2000, ma tuttora valido, ha osservato che dal punto di vista strettamente formale la validità del patto di non concorrenza non postula la sottoscrizione specifica ex art. 1341,comma II°, c.c. in quanto accordo che contenga “restrizioni alla libertà contrattuale con terzi” , posto che “E’ (….) valido il patto limitativo della concorrenza che sia sottoscritto con documento separato, senza l’apposizione di un seconda sottoscrizione ai sensi
dell’art. 1341 c.c., richiedendo la norma anzidetta una sottoscrizione specifica per gli accordi recanti ” … restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi… ” solo nel caso di patto inserito in un complesso di condizioni contrattuali …” […]

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