ILLUSTRAZIONE DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 OTTOBRE 2019, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEI “WHISTLEBLOWERS”
Capo I
ambito di applicazione e definizioni
Art. 1
(ambito di applicazione oggettivo)
L’art. 1 interviene al fine di delimitare dal punto di vista oggettivo l’ambito di applicazione della disciplina relativa al whistleblowing, delineando quindi in maniera specifica le violazioni che possono dar luogo a segnalazioni. Con riferimento a queste ultime, va rilevato che lo schema di decreto legislativo, oltre a comprendere ovviamente le violazioni della normativa dell’Unione Europea, comprende anche le violazioni del diritto nazionale (facoltà consentita dalla Direttiva UE). Queste violazioni devono ledere l’interesse pubblico o l’integrità della pubblica amministrazione o dell’ente privato e il soggetto segnalante deve esserne venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Vi sono tuttavia alcune esclusioni: ad esempio, quella concernente la materia della sicurezza e difesa nazionale, così come la protezione delle informazioni classificate, del segreto professionale forense e medico e delle deliberazioni degli organi giudiziari.
Art. 2
(definizioni)
L’articolo 2 è una semplice disposizione di natura ordinamentale che non annovera al suo interno dei contenuti veri e propri ma, al contrario, si limita esclusivamente a conferire le definizioni degli elementi che si incontrano all’interno della direttiva. […]
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